Art. 19 — Misure in materia di pagamenti della P.A
((All'articolo)) 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ((...)) sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)((al comma 1,)) le parole: "Le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche";
- b)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222))
- c)dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.".
Testo vigente dal 1 dicembre 2007
