Art. 3-bis — Agevolazioni fiscali
(( Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e all'art. 1, comma 1, del presente decreto, sono esenti dall'imposta di bollo a decorrere dalla data dei relativi eventi calamitosi. All'onere complessivo, stimato per l'anno 1999 in lire 1,6 miliardi per le regioni Umbria e Marche, in lire 290 milioni per la regione Basilicata, in lire 45 milioni per la regione Calabria, in lire 38 milioni per la regione Campania, si provvede mediante corrispondente utilizzo e riduzione delle disponibilita' complessive derivanti dai mutui contratti dalle regioni Umbria e Marche ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalle regioni Basilicata, Calabria e Campania, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. Le regioni provvedono a versare i relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 15 luglio 1999
