Art. 51 — Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
In relazione ((alla situazione emergenziale conseguente agli eventi sismici di cui all'articolo 1)), il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di 2.600.000 euro per l'anno 2016. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'assunzione di 400 unita' nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di ripristinare l'integrita' del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per garantire l'attivita' di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici ((...)) nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti ((dagli eventi sismici di cui all'articolo 1)), nonche' per assicurare lo svolgimento dell'attivita' di rimozione e trasporto delle macerie dai predetti territori, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52.
Testo vigente dal 18 dicembre 2016
