Art. 8-ter — Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' elevata a 259.890 ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020. 4 All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

  • a)quanto a 380.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
  • b)quanto a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che "Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022". Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 15) che "Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data".

Testo vigente dal 15 settembre 2020

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2020 al 15 settembre 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-14;53~art8ter · fonte del testo

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