Art. 51-bis — Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016

In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in Comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilita' della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel Comune di dimora. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al Sindaco del Comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune ed autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identita' nonche' copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento. Il Comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente un'attestazione di ammissione al voto nella quale e' indicata la sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai Comuni di rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinche' gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali. Dei nominativi degli ammessi al voto il Comune di dimora da' notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento d'identita' e dell'attestazione di cui al comma 3. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente necessario e su proposta dei Comuni di dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, ubicate anche in Comuni diversi. 6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al comma 1, che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o piu' Comuni vicini, previa attestazione del Sindaco del Comune di residenza al predetto Comune, sentita la Commissione elettorale circondariale

Testo vigente dal 18 dicembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189~art51bis · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari