Ammortizzatori sociali

Art. 25 — Procedimento

La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale e' presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unita' produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. (( La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1. )) In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e' tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo e' adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

Testo vigente dal 8 ottobre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 90/2020

    Questione infondata
    15 maggio 2020

    È dichiarata inammissibile, per carenza di adeguata motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio, sez. terza- bis , in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo al divieto di discriminazione - dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale, in caso di presentazione tardiva della domanda, decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. Il rimettente si limita a una mera enunciazione in via generale della violazione del principio di uguaglianza - sotto il profilo della discriminazione tra imprese subentranti in un appalto e le altre - senza descrivere né argomentare se essa si sia concretamente manifestata nella fattispecie in esame e in che termini e, soprattutto, in che modo essa avrebbe inciso sulla determinazione del notevole ritardo (oltre cinquanta giorni) nella presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale rispetto al termine di sette giorni, stabilito dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 148 del 2015, decorrente dalla stipula del contratto di solidarietà; ritardo sulle cui cause il giudice a quo peraltro non fornisce alcun elemento esplicativo. Le peculiari vicende relative al subentro in appalti dedotte dal rimettente potrebbero, semmai, influire sulla fase negoziale dell'accordo collettivo aziendale; fase che afferisce alla sfera privatistica e che si colloca "a monte" della stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo all'intervento, la cui data è assunta dal legislatore come dies a quo di decorrenza del termine per la presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. ( Precedenti citati: sentenze n. 133 del 2016, n. 120 del 2016 e n. 223 del 2015 ).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 25 Ammortizzatori sociali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 ottobre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2015 al 8 ottobre 2016. 14 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. La sospensione o la riduzione dell'orariotolto: , cosi' come concordata tra le parti tolto: nelle procedure di cui all'articolo 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla aggiunto: ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1. In caso di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari