Art. 14 — Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
Al fine di consentire ((alle regioni di cui al presente decreto)) di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 ((delle medesime regioni)) e' assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualita' 2012 e 2013, attraverso le disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.
Testo vigente dal 4 agosto 2012
