Art. 17-bis — Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale
Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, ((...)) sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano piu' i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Testo vigente dal 25 febbraio 2025
