Art. 3 — Interventi di emergenza nelle province del Piemonte colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996
Per attivare gli interventi di emergenza nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 ed e' autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 11,308 miliardi, da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1573 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni. (( All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "presentazione delle fatture" sono inserite le seguenti: "e/o ricevute fiscali" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La documentazione della relativa spesa sostenuta puo' essere presentata in copia autentica". ))
Testo vigente dal 10 gennaio 1997
