Art. 2 — Acquisizione di contributi privati e pubblici
Il prefetto di Venezia e', altresi', autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro "La Fenice". Nella gestione dei contributi, il prefetto deve evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposti per le medesime finalita' e, ai fini della rendicontazione delle spese, osserva le vigenti disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, cosi' come sostituito dall'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
Testo vigente dal 5 giugno 1996
