Art. 1 — Interventi per la ricostruzione del teatro "La Fenice"
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 29 LUGLIO 1996, N. 401
Testo vigente dal 7 aprile 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 29 LUGLIO 1996, N. 401
Testo vigente dal 7 aprile 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1996 al 7 aprile 1996. 339 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito dell'incendio che ha distrutto il teatro "La Fenice", nonche' per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro medesimo, e' autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - per l'anno 1996. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonche' per la determinazione dei relativi criteri e modalita' di esecuzione, e' istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici, dal soprintendente del teatro "La Fenice" e dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1 e 2, si provvede, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran, individuando specifiche norme di sicurezza in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996/1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 29 LUGLIO 1996, N. 401
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-02-06;44~art1 · fonte del testo
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