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Le imprese e gli enti assicurativi devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di quarantotto ore dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra societa', qualora la partecipazione, da sola od unitamente ad altra gia' posseduta, comporti il controllo della societa' partecipata. La comunicazione e' in ogni caso dovuta quando il valore della partecipazione sia superiore al 5 per cento del capitale sociale dell'impresa o dell'ente assicurativo. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresi' essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra gia' posseduta, direttamente o per il tramite di societa' controllate o fiduciarie o per interposta persona, superi i limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, con riferimento al capitale della societa' partecipata ed al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativo. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione gia' comunicata. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art5 · fonte del testo

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