Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

29 dicembre 1987, n. 547 (recte n. 546) (Indennità di maternità per

le lavoratrici autonome), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio

1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Poli

Franca e l'I.N.P.S., iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avv. Vito Lipari per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Pier

Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Poli Franca nei confronti

dell'INPS per ottenere il pagamento dell'indennità di maternità a

decorrere dall'ottava settimana di gravidanza, prestazione questa non

prevista per le lavoratrici autonome, il Pretore di Bologna, con

ordinanza del 31 luglio 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del

18 novembre 1992, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - in relazione agli articoli 3, 32 e 37 della

Costituzione - dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546,

nella parte in cui riconosce alle lavoratrici autonome, artigiane ed

esercenti attività commerciali un'indennità giornaliera pari

all'80% del salario minimo giornaliero, limitatamente al periodo

compreso tra due mesi antecedenti la data presunta del parto e tre

mesi successivi alla data effettiva del parto, ma non anche a periodi

diversi di astensione obbligatoria disposta dall'Ispettorato del

lavoro, come per le lavoratrici subordinate.

È vero - osserva il Pretore - che il lavoro autonomo non può

essere pienamente equiparato a quello subordinato per quanto riguarda

il trattamento previdenziale, ma l'omogeneità delle situazioni va

valutata alla luce dell'evento protetto dalla normativa

previdenziale, costituito appunto dalla maternità, da considerarsi

preminente rispetto alle condizioni economiche e sociali delle

singole categorie di lavoratrici. La speciale e adeguata protezione

prescritta dalla norma costituzionale in favore della madre e del

bambino dev'essere parimenti garantita alle lavoratrici autonome ed a

quelle subordinate.

2. - Si è costituito nel presente giudizio l'INPS, che ha

invocato il rigetto della questione per infondatezza. Analoga

declaratoria ha chiesto il Presidente del Consiglio dei ministri,

intervenendo con la difesa dell'Avvocatura generale dello Stato. Tali

conclusioni sono state sviluppate nella discussione orale

dell'udienza pubblica. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Bologna dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546

(Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte

in cui non prevede a favore delle lavoratrici autonome in stato di

gravidanza il diritto all'indennità per astensione anticipata dal

lavoro, quando quest'ultima sia stata disposta dall'Ispettorato del

lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204

(Tutela delle lavoratrici madri), a causa della gravosità o

pericolosità dell'attività lavorativa.

Le norme costituzionali con le quali vi sarebbe contrasto sono indicate dal giudice rimettente nell'articolo 3 della Costituzione (per

la disparità di trattamento rispetto a quello riservato dalla legge

alle lavoratrici subordinate in stato di gravidanza), dell'art. 32

(in quanto la minore tutela delle gestanti lavoratrici autonome

potrebbe compromettere la salute della madre e del bambino) e

dell'art. 37, primo comma, perché la mancanza di una adeguata

indennità a queste lavoratrici gestanti realizzerebbe in via di

fatto una discriminazione rispetto sia ai lavoratori sia alle altre

lavoratrici.

2. - La questione non è ammissibile.

È il caso di sgombrare subito il campo dal denunziato profilo di

contrasto della norma relativa alle lavoratrici autonome con le

disposizioni contenute nell'art. 37 della Costituzione, dal momento

che queste riguardano soltanto il lavoro subordinato.

Ed invero le quattro disposizioni ivi contenute, - attinenti alla

stessa retribuzione della donna a parità di prestazione del

lavoratore, alle "condizioni di lavoro" per assicurare l'adempimento

delle funzioni familiari e specialmente di madre, al limite minimo di

età "per il lavoro salariato" ed ai diritti dei minori che lavorano

- riguardano evidentemente la tutela dei dipendenti nei confronti del

datore di lavoro, e non anche del modo come i lavoratori autonomi

autogestiscono lo svolgimento della loro libera attività.

3. - Non si può tuttavia sottacere lo spirito che anima dette

disposizioni e che è di grande momento per i parziali riflessi che

esse hanno su qualsiasi attività lavorativa. Di particolare spicco

si rivela la sensibilità che il Costituente ha mostrato di avere per

l'adempimento da parte della donna della sua "essenziale funzione

familiare" e per la "speciale adeguata protezione" che deve essere

assicurata alla madre ed al bambino. Il che costituisce

un'applicazione nel campo del lavoro della più generale volontà

della Carta fondamentale di far carico alla Repubblica di tutelare e

agevolare "la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti

relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose", di

proteggere "la maternità, l'infanzia e la gioventù" (art. 31).

Questi rilievi sono pertinenti a quanto più avanti si dirà in

ordine ai compiti del legislatore sulla questione che forma oggetto

di esame. Va però subito rilevato che il nostro Paese si trova in

questa materia già ad un livello di legislazione avanzata rispetto

alla normativa comunitaria che si limita a prevedere - per quanto

riguarda le lavoratrici subordinate - un congedo di maternità di

almeno quattordici settimane (art. 8 Direttiva CEE del Consiglio 19

ottobre 1992 n. 85) e - per le lavoratrici autonome - l'impegno degli

Stati "ad esaminare se e a quali condizioni le lavoratrici che

svolgono un'attività autonoma e le mogli di lavoratori che svolgono

un'attività autonoma, possano, nel corso di interruzioni di

attività per gravidanza o per maternità:

avere accesso a servizi di sostituzione o a servizi sociali

esistenti nel loro territorio, o

ricevere prestazioni in denaro nell'ambito di un regime di

previdenza sociale oppure di ogni altro sistema di tutela sociale

pubblica (art. 8 Direttiva CEE del Consiglio 11 dicembre 1986, n.

86).

4. - Nel denunziare il contrasto della norma con l'art. 3 della

Costituzione, il giudice rimettente osserva che, di fronte all'evento

omogeneo della maternità, ed in presenza della comune finalità

sociale di supplire al mancato reddito durante il periodo di

gravidanza cui tende l'indennità in questione, la legge riserva alle

lavoratrici autonome un trattamento (prima degli ultimi due mesi di

gravidanza) deteriore rispetto a quello riconosciuto dalla legge n.

1204 del 1971 alle lavoratrici subordinate, alle quali può essere

attribuita quell'indennità per tutto il periodo di gravidanza, ove

ricorrano le condizioni previste dall'art. 5.

La riassunta deduzione non può essere condivisa. Va, in

proposito, premesso che questa Corte, con sentenza n. 31 del 1986, ha

ribadito il principio che "le prestazioni previdenziali adeguate alle

esigenze dei lavoratori ben possono essere differenziate tra le diverse categorie dei medesimi", per cui il legislatore può

"discrezionalmente valutare differentemente le esigenze di vita da

tutelare, tenendo eventualmente anche conto della maggiore massa

contributiva riflettente la maggiore massa retributiva".

Tale differenziazione può giustificarsi anche nel trattamento

normativo ed economico delle lavoratrici subordinate e di quelle

autonome, ancorché in relazione al medesimo evento della gravidanza,

se si considerano le diversità relative alle due situazioni.

Ed invero, solo per le lavoratrici subordinate gestanti la legge

ha potuto prevedere, oltre alcuni effetti economici, anzitutto il

"divieto di adibirle al lavoro" (art. 4 legge n. 1204 del 1971) e

"l'interdizione dal lavoro" per ordine dell'Ispettorato (art. 5);

ciò che evidentemente non poteva disporsi per le lavoratrici

autonome, alle quali pur viene corrisposta (art. 4 legge n. 546 del

1987) una indennità per un eguale periodo (due mesi antecedenti alla

data presunta del parto e tre mesi successivi al parto) in una misura

sostanzialmente di pari entità.

Inoltre, l'astensione obbligatoria dal lavoro solo per le subordinate è prescritta dall'art. 5 della legge 1204 del 1971 anche per

uno o più periodi anteriori agli ultimi due mesi di gravidanza, ma

in concorrenza di tre elementi accertati dall'Ispettorato del lavoro:

a) gravi complicanze della gestazione o forme morbose che possano

essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) le condizioni di

lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del

bambino; c) che la lavoratrice non possa essere spostata ad altre

mansioni.

Anche questi accertamenti, e soprattutto il terzo, non possono

essere compiuti nei riguardi delle lavoratrici autonome, nonostante

un (teoricamente ipotizzabile) intervento anomalo dell'Ispettorato.

Sussistono, quindi, ragionevoli margini per una certa

differenziazione del trattamento a motivo delle diverse situazioni in

cui si trovano ad operare le lavoratrici autonome e subordinate,

nonché per i differenti rispettivi sistemi contributivi.

Del resto, intervenendo più recentemente (legge 11 dicembre 1990,

n. 379, Indennità di maternità per le libere professioniste), il

legislatore mentre ha esteso a questa categoria di lavoratrici

autonome sia l'indennità per i due mesi prima del parto ed i tre

mesi successivi, sia quelle per i casi di adozione, di affidamento e

di aborto, non ha esteso il trattamento previsto dal citato art. 5

per le lavoratrici subordinate.

5. - Senonché, la prospettiva che le lavoratrici autonome, per la

mancanza di un'astensione obbligatoria dal lavoro e per fronteggiare

il bisogno di continue esigenze economiche, si inducano a proseguire

l'impegno lavorativo anche nel periodo anteriore agli ultimi due mesi

di gravidanza, pur in presenza di complicanze ed altre forme morbose,

deve far riflettere seriamente circa il terzo profilo della

denunziata illegittimità costituzionale, quello del contrasto della

norma con l'art. 32 della Costituzione.

In effetti le forme previdenziali previste dalle leggi n. 1204 del

1971 e n. 546 del 1987 sono dirette, non a fornire solo un aiuto

economico alle gestanti, ma essenzialmente a dare una efficace tutela

a quel valore - la maternità - che, come si è sopra accennato, è

molto considerato dalla Carta fondamentale della Repubblica, con il

conseguente dovere del legislatore di apprestare norme e risorse

necessarie ad evitare tutto ciò che possa compromettere la salute

della gestante e lo sviluppo della vita del bambino.

Pure sotto questa terza prospettiva non mancano certo delle

differenze tra le lavoratrici subordinate e quelle autonome, non

trovandosi queste ultime sotto la pressione (con effetti anche

psicologici) di direttive, di programmi, di orari, di attività

obbligatorie e fisse, ma potendo distribuire più elasticamente tempo

e modalità di lavoro, e sopperendo così in qualche misura alle

difficoltà derivanti dalla temporanea incapacità fisica a prestare

la normale attività lavorativa.

Ma l'esigenza primaria di tutelare il valore della vita nascente

dovrebbe indurre quanto meno a disincentivare, anche mediante

provvidenze economiche, l'interesse della lavoratrice autonoma a

tenere lo stesso ritmo di lavoro in presenza di complicanze o altre

forme morbose nel periodo di gravidanza.

Questa migliore disciplina non può, tuttavia, essere data da

questa Corte costituzionale, mediante una estensione in via additiva

di norme previste per ipotesi diverse, dovendosi invece

necessariamente modulare le normative alla differente situazione

delle lavoratrici autonome rispetto a quelle dipendenti. Il tipo di

tutela adeguato alle caratteristiche del diverso lavoro, le

condizioni cui subordinare la tutela stessa, le modalità di

controllo, le conseguenze economiche, la gradualità del processo di

parificazione delle forme di tutela ed altri aspetti esigono un

intervento articolato che, per sua natura, impegna la

discrezionalità del legislatore, con l'eventuale coinvolgimento

degli organismi previdenziali e sindacali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art.

4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per

le lavoratrici autonome), sollevata, in riferimento agli articoli 3,

32 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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