Art. 1 — Indennità giornaliera di gravidanza e puerperio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 2000 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

Dal 1° gennaio 1988 e' corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennita' giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 luglio 2000 (in G.U. 1ª s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di maternita' a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale.

Testo in vigore dal 3 agosto 2000 al 27 aprile 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 361/2000

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 2000

    Sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione - gli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, nella parte in cui non prevedono la corresponsione dell'indennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale. La carenza di tutela per le lavoratrici in questione appare infatti ingiustificata in quanto determina una inammissibile diseguaglianza nell'ambito della medesima categoria delle lavoratrici autonome e, in particolare, rispetto alle coltivatrici dirette, alle quali il trattamento di maternità è già attribuito, e confligge, inoltre, con l'esigenza di tutela della salute della madre e del bambino, specialmente nelle fasi più delicate della gravidanza e del puerperio.

    Art. 1 Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome · Art. 3 Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2000

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1988 al 3 agosto 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 luglio 2000 (in G.U. 1ª s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di maternita' a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1987-12-29;546~art1 · fonte del testo

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