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L'esercente o il trasportatore autorizzato di cui al precedente articolo deve stipulare un'assicurazione fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'articolo 19 o fornire altra garanzia finanziaria ritenuta idonea con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentita l'Avvocatura generale dello Stato. L'assicurazione o garanzia data per un trasporto non puo' in alcun caso essere sospesa prima che il trasporto abbia termine con la presa in consegna da altro responsabile ai sensi della presente legge. L'assicurazione o garanzia data per un impianto nucleare puo' essere sospesa solo dopo un preavviso di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro per l'industria e per il commercio, il quale adotta i provvedimenti conseguenti. Gli indennizzi dovuti in base alla presente legge per danni derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975

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