(( Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20, secondo comma, il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare e' fissato nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle indennita' di cui al primo periodo puo' essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati in base al secondo periodo non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari. 2. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo eccede l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria dell'esercente di cui all'articolo 22, primo comma, ovvero se tale assicurazione o garanzia non e' disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente e' a carico dello Stato fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro.)) 6 ((3. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, e' a carico delle parti contraenti del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004)) 6 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 luglio 2020, n. 97

6

La L. 23 luglio 2020, n. 97 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge stessa, di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e che "A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dal presente articolo, sono rispettivamente fissati in euro 700 milioni e nell'importo previsto dalla normativa previgente".

Testo vigente dal 5 ottobre 2020

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 1975 al 5 ottobre 2020. 105 parole tolte, 228 parole aggiunte.

tolto: Il limite massimoaggiunto: Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20, secondo comma, il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare tolto: per danni aggiunto: o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare e' fissato tolto: in lire 7.500 milioni. Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilita' civile possa considerarsi diminuita, lo esercente e' tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. In difetto, l'autorizzazione e' revocata di diritto. Qualora aggiunto: nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle indennita' di cui al primo periodo puo' essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati in base al secondo periodo non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari. 2. Se un incidente nucleare tolto: produca aggiunto: produce danni risarcibili ai sensi della presente leggetolto: , il cui importo tolto: ecceda l'ammontare della aggiunto: eccede l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria dell'esercentetolto: , aggiunto: di cui all'articolo 22, primo comma, ovvero se tale assicurazione o garanzia non e' disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente e' a carico dello Stato fino alla concorrenza di tolto: lire 43.750 milioni. Qualora aggiunto: 1,2 miliardi di euro. 3. Se un incidente nucleare tolto: produca aggiunto: produce danni risarcibili ai sensi della presente leggetolto: , il cui importo ecceda l'ammontare tolto: della garanzia finanziaria dell'esercente e di quella come sopra prevista a carico dello Stato aggiunto: di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di tolto: lire 75.000 milioni aggiunto: 1,5 miliardi di euro, e' a carico delle parti contraenti tolto: delle convenzioni aggiunto: del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare tolto: ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, alle condizioni e con le modalita' stabilite nelle suddette convenzioni.aggiunto: , emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 luglio 2020, n. 97

    La L. 23 luglio 2020, n. 97 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge stessa, di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e che "A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dal presente articolo, sono rispettivamente fissati in euro 700 milioni e nell'importo previsto dalla normativa previgente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art19 · fonte del testo

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