((Ogni esercente stipula e mantiene un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilita' civile per un importo non inferiore ai limiti delle indennita' stabilite ai sensi dell'articolo 19. Qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto della societa' SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione della predetta garanzia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente)). 6 ((Le condizioni generali della polizza di assicurazione sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si tratti di un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato)). 6 L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di materie nucleari non possono in alcun caso essere sospese o avere termine prima che il trasporto stesso si sia concluso e che le materie nucleari siano state prese in consegna da altra persona che sia responsabile a termini di legge. L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un impianto nucleare non possono in alcun caso essere sospese o avere termine senza che sia dato preavviso scritto di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al ((Ministro dello sviluppo economico)). 6 Le somme dovute in base alla presente legge per il risarcimento di danni ((nucleari)) derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili. 6 ((Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilita' civile puo' considerarsi diminuita, l'esercente e' tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione e' revocata di diritto)). 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 luglio 2020, n. 97

6

La L. 23 luglio 2020, n. 97 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge stessa, di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 5 ottobre 2020

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Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 1975 al 5 ottobre 2020. 56 parole tolte, 215 parole aggiunte.

tolto: L'esercente di un impianto nucleare deve stipulare e mantenere una assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dal precedente articolo 19 o fornire altra garanzia finanziaria di pari importoaggiunto: Ogni esercente stipula e mantiene un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilita' civile per un importo non inferiore ai limiti delle indennita' stabilite ai sensi dell'articolo 19. Qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto della societa' SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione della predetta garanzia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le condizioni generali della polizza di assicurazione tolto: debbono essere aggiunto: sono approvate con decreto del Ministro tolto: per l'industria, il commercio l'artigianato, aggiunto: dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro tolto: per i trasporti aggiunto: delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si tratti di tolto: altra aggiunto: un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro tolto: per l'industria, il commercio e l'artigianato, aggiunto: dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro tolto: per il tesoro aggiunto: dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato. L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un … preavviso scritto di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro tolto: per l'industria, il commercio e l'artigianato aggiunto: dello sviluppo economico. Le somme dovute in base alla presente legge per il risarcimento di danni aggiunto: nucleari derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabiliaggiunto: . Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilita' civile puo' considerarsi diminuita, l'esercente e' tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione e' revocata di diritto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 luglio 2020, n. 97

    La L. 23 luglio 2020, n. 97 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge stessa, di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art22 · fonte del testo

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