Gli interessi e le spese liquidati da un tribunale in una causa di risarcimento in base alla presente legge non fanno parte del risarcimento dovuto ai sensi della presente legge e debbono essere corrisposti oltre l'ammontare del risarcimento suddetto. Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esercente stesso per le somme corrisposte a titolo di risarcimento ai sensi della presente legge. Nell'esercizio della rivalsa il credito dello Stato ha privilegio rispetto al credito degli assicuratori e di ogni altro soggetto che abbia prestato la garanzia finanziaria.

Testo vigente dal 21 novembre 1975

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975. 132 parole tolte, 92 parole aggiunte.

tolto: Il trasporto di materie fissili speciali non puo' essere autorizzato se non e' fornita la prova della esistenza di una garanzia finanziaria, secondo le modalita' previste nell'articolo seguente, per il risarcimento dei danni ai terzi nella misura di 3.150 milioni di lire. La garanzia finanziaria deve essere data dall'esercente l'impianto nucleare nel cui interesse avviene il trasporto, salvo che si tratti di trasportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 5, primo comma,aggiunto: Gli interessi e le spese liquidati da un tribunale in una causa di risarcimento in base alla presente legge non fanno parte del risarcimento dovuto ai sensi della presente legge e debbono essere corrisposti oltre l'ammontare del risarcimento suddetto. Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esercente stesso per le somme corrisposte a titolo di risarcimento ai sensi della presente leggetolto: , ed il trasportatore assuma in proprio la garanzia finanziaria per il trasporto. Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non puo' essere autorizzato se non e' fornita la prova dell'esistenza di valida garanzia finanziaria nei limiti di cui al primo comma. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo precedente si applicano anche, ai trasporti di cui al presente articoloaggiunto: . Nell'esercizio della rivalsa il credito dello Stato ha privilegio rispetto al credito degli assicuratori e di ogni altro soggetto che abbia prestato la garanzia finanziaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art20 · fonte del testo

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