(( Le azioni per il risarcimento dei danni nucleari dipendenti da incidenti nucleari devono essere esercitate, a pena di decadenza, nel termine di tre anni a decorrere dal momento in cui la persona lesa e' venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile. Il diritto al risarcimento e' soggetto a prescrizione se l'azione non e' esercitata entro trenta anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono nei propri sitiinternetistituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge ai sensi delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, nonche' alle procedure, alle modalita' e ai termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili a diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei sitiinternetdei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti, con adeguata evidenza, i collegamenti alle sezioni dei sitiinternetdi cui al primo periodo)) 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 luglio 2020, n. 97

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La L. 23 luglio 2020, n. 97 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge stessa, di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 5 ottobre 2020

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Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 1975 al 5 ottobre 2020. 88 parole tolte, 207 parole aggiunte.

Le azioni per il risarcimento dei danni tolto: alle cose e alle persone aggiunto: nucleari dipendenti da incidenti nucleari tolto: si prescrivono aggiunto: devono essere esercitate, a pena di decadenza, nel termine di tre anni tolto: dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto aggiunto: a decorrere dal momento in cui la persona lesa e' venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno tolto: e della identita' dell'esercente responsabile oppure avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuto a conoscenza. Nessuna azione e' proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare. In caso di danno causato da un incidente nucleare derivante da materie nucleari rubate, perdute o abbandonate e che non siano state recuperate, il termine anzidetto e' computato dalla data dell'incidente nucleare ma non puo' in nessun caso essere superiore a 20 anni dalla data del furto, della perdita o dell'abbandono. aggiunto: nucleare e dell'esercente responsabile. Il diritto al risarcimento e' soggetto a prescrizione se l'azione non e' esercitata entro trenta anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono nei propri sitiinternetistituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge ai sensi delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, nonche' alle procedure, alle modalita' e ai termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili a diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei sitiinternetdei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti, con adeguata evidenza, i collegamenti alle sezioni dei sitiinternetdi cui al primo periodo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 luglio 2020, n. 97

    La L. 23 luglio 2020, n. 97 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge stessa, di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art23 · fonte del testo

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