Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975. Leggi il testo vigente →

L'esercente l'impianto nucleare o colui che ha prestato la garanzia, finanziaria e lo stato, qualora sia stato chiamato ad intervenire ai sensi del successivo articolo 19, hanno diritto alla rivalsa:

  • a)contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;
  • b)nella misura in cui la rivalsa e' contrattualmente prevista.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art18 · fonte del testo

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