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(( Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza autorizzazione dell'autorita' competente e' soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi, le prescrizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 1993, n. 561
3La L. 28 dicembre 1993, n. 561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che non costituisce reato ed e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro la violazione prevista dal terzo comma del presente articolo, in materia di ascensori e montacarichi. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".
Testo in vigore dal 5 agosto 1994 al 25 giugno 1999
