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[1]Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza la licenza del prefetto e' punito con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a lire tremila.
[2]Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.
[3]Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o dei montacarichi, le prescrizioni della presente legge la pena e' dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire duemila. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 1993, n. 561
3La L. 28 dicembre 1993, n. 561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che non costituisce reato ed e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro la violazione prevista dal terzo comma del presente articolo, in materia di ascensori e montacarichi. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1994 al 5 agosto 1994
