Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1994 al 5 agosto 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza la licenza del prefetto e' punito con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a lire tremila.

[2]Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

[3]Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o dei montacarichi, le prescrizioni della presente legge la pena e' dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire duemila. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 1993, n. 561

3

La L. 28 dicembre 1993, n. 561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che non costituisce reato ed e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro la violazione prevista dal terzo comma del presente articolo, in materia di ascensori e montacarichi. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".

Testo in vigore dal 15 gennaio 1994 al 5 agosto 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1942 al 15 gennaio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 1993, n. 561

    La L. 28 dicembre 1993, n. 561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che non costituisce reato ed e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro la violazione prevista dal terzo comma del presente articolo, in materia di ascensori e montacarichi. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1415~art11 · fonte del testo

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