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[1]Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza la licenza del prefetto e' punito con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a lire tremila.

[2]Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

[3]Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o dei montacarichi, le prescrizioni della presente legge la pena e' dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire duemila.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 15 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1415~art11 · fonte del testo

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