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[1]Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza la licenza del prefetto e' punito con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a lire tremila.
[2]Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.
[3]Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o dei montacarichi, le prescrizioni della presente legge la pena e' dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire duemila.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 15 gennaio 1994
