Art. 29-bis
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 6, par. 1, CEDU, di numerose disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione della giustizia tributaria (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, artt. 2, 13, 15, 29- bis , 31, 32, 33, 34 e 35; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 37; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 72, comma 1, lett. b; d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240; d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - artt. 2, comma 10- ter , e 23- quinquies ; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 404; d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, art. 15, comma 8; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 6; cod. proc. civ., art. 51; d.P.C.m. 27 febbraio 2013, n. 67, art. 15, commi 1 e 3). Il rimettente, infatti, invoca plurimi interventi additivi, omettendo di indicarne la direzione ed i contenuti, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili, con conseguente indeterminatezza e ambiguità dei petita . Inoltre, i richiesti interventi - caratterizzati da un grado di creatività e manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse ma un intero sistema di norme - sono estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri della Corte e implicano scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Infine, le censure riguardano in modo indifferenziato numerose ed eterogenee disposizioni, senza specificare i termini nei quali ciascuna di esse violerebbe singolarmente i parametri invocati; tale eterogeneità è accentuata dal fatto che le questioni sono genericamente poste anche in correlazione o in rapporto con altre norme di variegato contenuto, talune di natura regolamentare, o con interi testi legislativi, in difetto di qualsiasi argomento che consenta di collegare le singole norme evocate ai predetti parametri. Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'indeterminatezza e l'ambiguità dei petita , v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 220/2014, 218/2014, 220/2012, 186/2011 e 117/2011; ordinanze nn. 269/2015, 335/2011, 260/2011 e 21/2011. Sull'estraneità degli interventi manipolativi di sistema alla giustizia costituzionale, siccome eccedenti i poteri della Corte e implicanti scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 248/2014 e 252/2012; ordinanze nn. 269/2015, 156/2013, 182/2009 e 117/1989. Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'eterogeneità degli oggetti delle norme censurate e per la carenza di una reciproca e intima connessione tra essi, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 39/2014, 249/2009 e 263/1994; ordinanza n. 81/2001.
Art. 51 c.p.c. · Art. 101 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1999 al 1 gennaio 2027. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art29bis · fonte del testo
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