Art. 9 — Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore

((Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese. Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario. Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo)).

Testo vigente dal 21 dicembre 1967

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967. 177 parole tolte, 101 parole aggiunte.

tolto: I fondi per le indennita' dovute ai componenti delaggiunto: Il Consiglio superiore della tolto: Magistratura, e per tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso, sono stanziati in appositi capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Per il pagamento delle indennita' e di tutte le altre spese anzidette, sono autorizzate aperture di credito, nei limiti e con le modalita' previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, a favore del capo della segreteria del Consiglio, che provvede o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e don l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dallo art. 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59 sara' provveduto con lo stanziamento in apposito capitolo del bilancio del aggiunto: magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese. Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario. Restano a carico del Ministero di grazia e giustiziatolto: . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge aggiunto: gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art9 · fonte del testo

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