Art. 15 — Vigilanza e sanzioni disciplinari

Il presidente di ciascuna ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. 27 I componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:

  • a)i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
  • b)la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
  • c)i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
  • d)i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
  • e)l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice;
  • f)l'omessa comunicazione al Presidente della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
  • g)il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
  • h)la scarsa laboriosita', se abituale;
  • i)la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
  • l)l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
  • m)la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:
  • a)il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
  • b)i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
  • c)l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
  • d)il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave. 27 Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

27

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

Testo vigente dal 16 settembre 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 204/2024

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2024

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 101, 104, 108 e 111, primo e secondo comma, Cost., dell’art. 15 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell’art. 11 del d.lgs. n. 156 del 2015, che disciplina la vigilanza sull’andamento dei servizi di segreteria delle corti di giustizia tributaria attribuendolo alla Direzione del MEF. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.

    Art. 24 Giurisdizione tributaria · Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 105 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 227/2016

    Questione inammissibile
    20 ottobre 2016

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, Cost. nonché all'art. 6, par. 1, CEDU, di numerose disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione della giustizia tributaria (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, artt. 2, 13, 15, 29- bis , 31, 32, 33, 34 e 35; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 37; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 72, comma 1, lett. b; d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240; d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - artt. 2, comma 10- ter , e 23- quinquies ; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 404; d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, art. 15, comma 8; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 6; cod. proc. civ., art. 51; d.P.C.m. 27 febbraio 2013, n. 67, art. 15, commi 1 e 3). Il rimettente, infatti, invoca plurimi interventi additivi, omettendo di indicarne la direzione ed i contenuti, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili, con conseguente indeterminatezza e ambiguità dei petita . Inoltre, i richiesti interventi - caratterizzati da un grado di creatività e manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse ma un intero sistema di norme - sono estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri della Corte e implicano scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Infine, le censure riguardano in modo indifferenziato numerose ed eterogenee disposizioni, senza specificare i termini nei quali ciascuna di esse violerebbe singolarmente i parametri invocati; tale eterogeneità è accentuata dal fatto che le questioni sono genericamente poste anche in correlazione o in rapporto con altre norme di variegato contenuto, talune di natura regolamentare, o con interi testi legislativi, in difetto di qualsiasi argomento che consenta di collegare le singole norme evocate ai predetti parametri. Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'indeterminatezza e l'ambiguità dei petita , v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 220/2014, 218/2014, 220/2012, 186/2011 e 117/2011; ordinanze nn. 269/2015, 335/2011, 260/2011 e 21/2011. Sull'estraneità degli interventi manipolativi di sistema alla giustizia costituzionale, siccome eccedenti i poteri della Corte e implicanti scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 248/2014 e 252/2012; ordinanze nn. 269/2015, 156/2013, 182/2009 e 117/1989. Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'eterogeneità degli oggetti delle norme censurate e per la carenza di una reciproca e intima connessione tra essi, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 39/2014, 249/2009 e 263/1994; ordinanza n. 81/2001.

    Art. 2 Giurisdizione tributaria · Art. 13 Giurisdizione tributaria · Art. 15 Giurisdizione tributaria · Art. 29-bis Giurisdizione tributaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Il presidente di ciascuna tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi … Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna tolto: commissione tributaria regionale aggiunto: corte di giustizia tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle tolto: commissioni tributarie provinciali aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. I componenti delle tolto: commissioni tributarie aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono …

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della tolto: Commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

f) l'omessa comunicazione al Presidente della tolto: Commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art15 · fonte del testo

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