Art. 29 — Alta sorveglianza
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissione tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facolta' di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza. Il Ministro delle finanze presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attivita' degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio di presidenza.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 27 marzo 1993
