Art. 28 — Scioglimento del consiglio di presidenza

Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art28 · fonte del testo

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