Giurisdizione tributaria

Art. 24 — Attribuzioni

Il consiglio di presidenza:

  • a)verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
  • b)disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
  • c)delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
  • d)formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
  • e)predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle commissioni; 27
  • f)stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
  • g)stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni;
  • h)assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata;
  • i)esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
  • l)esprime parere sulla ripartizione fra le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;
  • m)esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;
  • m-bis)dispone, in caso di necessita', l'applicazione ((di magistrati e di giudici tributari)) presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;
  • n)delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e puo' disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. 27 Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza e' istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali e' nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo puo' svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attivita' presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza. 27 I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria. 27
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

27

con decorrenza dal 1 gennaio 2023

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Testo vigente dal 1 maggio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 2023 al 1 maggio 2024. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentratatolto: ...;

m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione di tolto: componenti aggiunto: magistrati e di giudici tributari presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art24 · fonte del testo

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