Art. 21 — Elezione del consiglio di presidenza

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Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. 12 13 Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 novembre 2000, n. 342

12

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 84, comma 3) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2 della stessa legge.

13

Il D.L. 30 ottobre 2000, n. 311, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 2000, n. 386, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1 dello stesso D.L. 311/2000.

Testo in vigore dal 29 dicembre 2000 al 1 gennaio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2000 al 29 dicembre 2000. 2 parole tolte.

… provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze. tolto: 2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali … espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionaleaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 21 novembre 2000, n. 342

    La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 84, comma 3) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2 della stessa legge.

  • Il D.L. 30 ottobre 2000, n. 311, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 2000, n. 386, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1 dello stesso D.L. 311/2000.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art21 · fonte del testo

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