Art. 21 — Elezione del consiglio di presidenza

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Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. ((12)) (( Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze. 2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale))

Testo in vigore dal 10 dicembre 2000 al 29 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 10 dicembre 2000. 57 parole tolte, 81 parole aggiunte.

… stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. aggiunto: 12 Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza e' istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, tolto: nominato dal Ministro e composto da un presidente di commissione tributaria regionaletolto: , aggiunto: o provinciale che lo presiedetolto: , nonche' dal presidente di sezione e dal giudice tributario piu' anziani nell'incarico. E' istituito altresi' presso ciascuna direzione regionale delle entrate un ufficio elettorale regionale nominato dal Ministro delle finanze e aggiunto: e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze. 2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione tolto: tributaria regionale con sede nel capoluogo della regione, nonche' dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianita'. aggiunto: o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art21 · fonte del testo

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