Art. 21 — Elezione del consiglio di presidenza

Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. 12 13 Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed e' costituito da un presidente di ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresi', i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato e' presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su piu' schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza. 27 Nessuno puo' presentare piu' di un candidato ne' essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullita' di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 20. Lo stesso Ufficio verifica, altresi', il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati e' pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)). Detto elenco e' altresi' affisso, a cura dei Presidenti di commissione, presso ciascuna ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)). 27 Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive commissioni almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento. 27 Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4, si da' atto nel processo verbale. Con regolamento del Consiglio di Presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 novembre 2000, n. 342

12

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 84, comma 3) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2 della stessa legge.

13

Il D.L. 30 ottobre 2000, n. 311, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 2000, n. 386, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1 dello stesso D.L. 311/2000.

L. 31 agosto 2022, n. 130

27

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

Testo vigente dal 16 settembre 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 16 settembre 2022. 8 parole tolte, 27 parole aggiunte.

… insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed e' costituito da un presidente di tolto: Commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono … del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle tolto: Commissioni tributarie aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Detto elenco e' altresi' affisso, a cura dei Presidenti di commissione, presso ciascuna tolto: Commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni tributarie provinciali e … contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4, si da' atto nel processo verbaletolto: . 2-septies. Con regolamento del Consiglio di Presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art21 · fonte del testo

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