Art. 10 — Giuramento

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I componenti delle commissioni tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio". I presidenti delle commissioni tributarie regionali prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali prestano giuramento dinanzi al presidente della commissine tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle commissioni tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso e' stato prestato.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 27 marzo 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art10 · fonte del testo

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