L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facolta' previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto; tale autorizzazione potra' essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra piu' grave sanzione e dovra' essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facolta' previste dalla presente legge. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, e' impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimita' ed e' immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi piu' ampi. (( Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata. ))

Testo vigente dal 19 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1994 al 19 agosto 2014. 16 parole aggiunte.

… dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi piu' ampi. aggiunto: Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art7 · fonte del testo

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