[1]Entro due mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge saranno convocate straordinariamente per cura dei presidenti delle Corti d'appello e dei tribunali le adunanze generali dei collegi degli avvocati e dei procuratori, i quali abbiano ottenuta la iscrizione nel rispettivo albo, al fine di procedere alla nomina dei Consigli dell'Ordine e di disciplina.

[2]Le adunanze sono presiedute dall'avvocato o dal procuratore piu' anziano di eta' fra gli intervenuti, e adempie le funzioni di segretario l'avvocato ed il procuratore meno anziano.

[3]Per gli avvocati e procuratori gia' ammessi al patrocinio alla pubblicazione di questa legge terra' luogo della iscrizione nell'albo, richiesta dall'art. 20 per la eleggibilita' a membri dei Consigli dell'Ordine o di disciplina, l'ottenuta ammissione al patrocinio.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art65 · fonte del testo

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