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L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, puo' eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualita' di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1994 al 1 gennaio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53~art4 · fonte del testo

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