I trasferimenti dell'operaio da una ad altra sede possono essere disposti per esigenze di servizio, ovvero a richiesta dell'interessato. Nel primo caso l'amministrazione deve tener conto, altre che di tali esigenze, anche delle condizioni di famiglia dell'interessato stesso, di eventuali necessita' di studio sue e dei suoi figli, nonche' del servizio gia' prestato in sedi disagiate. Nel secondo caso l'amministrazione, avvalendosi dei propri usuali mezzi di informazione, da' periodicamente notizia dei posti vacanti nelle diverse sedi di lavoro, delle qualifiche professionali occorrenti per coprirli e delle mansioni da esercitare, e provvede agli opportuni trasferimenti su domanda del personale. Il trasferimento puo' essere altresi' disposto se la permanenza dell'operaio nella sede presso la quale presta servizio determini documento al prestigio dell'ufficio. Il consiglio di amministrazione e' competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimenti. L'operaio puo' essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale; al comando si provvede con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo assenso formale dell'operaio stesso. Il comando e' disposto per tempo determinato e per riconosciute esigenze di servizio. La spesa per il personale operaio comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, salvo per quanto riguarda le amministrazioni ad ordinamento autonomo dello Stato.

Testo vigente dal 3 giugno 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art19 · fonte del testo

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