A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui agli articoli 7, commi primo e secondo, e 9, commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e debbono comprendere, per ciascun soggetto, le complete generalita', la sua qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' la data di inizio o di cessazione dell'attivita' oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi. Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2 nonche' all'istituto nazionale della previdenza sociale. Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7 per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397, comunicano anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalita', della sua qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' della data di inizio o di cessazione dell'attivita' oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresi', il rapporto con il titolare e il grado di parentela.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art4 · fonte del testo

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