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Impresa
Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi
Legge 22 luglio 1966, n. 613
- Aggiornato al
- 31 dicembre 1998
- Articoli
- 40
- Versioni storiche
- 57
Titolo I — Dei soggettiartt. 1-4
- Art. 1L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' estesa…
- Art. 2Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i…
- Art. 3Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni…
- Art. 4A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui…
Titolo II — Degli organiartt. 5-9
- Art. 5E' istituita presso l'istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale…
- Art. 6Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo…
- Art. 7Spetta al Comitato di vigilanza: 1) vigilare sulla regolarita' del versamento dei…
- Art. 8Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale…
- Art. 9Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8…
Titolo III — Del finanziamentoartt. 10-13
- Art. 10Alla copertura dell'onere derivante alla Gestione dall'applicazione della presente legge…
- Art. 11I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo precedente sono riscossi…
- Art. 12I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non…
- Art. 13A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' dovuto all'Ente…
Titolo IV — Pensione socialeartt. 14-16
Titolo V — Delle prestazioniartt. 17-19
Titolo VI — Coordinamento degli ordinamenti pensionistici dei lavoratori autonomi e norme sull'assicurazione facoltativaartt. 20-29
- Art. 20I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con…
- Art. 21Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in piu' forme di…
- Art. 22Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato…
- Art. 23Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente…
- Art. 24I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e i rivenditori di…
- Art. 25Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale…
- Art. 26I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre…
- Art. 27Coloro i quali possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni per…
- Art. 28I lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o…
- Art. 29Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1…
Titolo VII — Estensione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione di cui alla presente leggeartt. 30-34
- Art. 30L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalita' stabilite dalla legge 27…
- Art. 31All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo…
- Art. 32L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo…
- Art. 33Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto…
- Art. 34A decorrere dal 1 gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a)…
Titolo VIII — Disposizioni generali e transitorieartt. 35-40
- Art. 35La vigilanza sulla esecuzione della presente legge e della legge 4 luglio 1959, n. 463, e…
- Art. 36L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' legittimato a proporre le opposizioni e…
- Art. 37Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e di quelli stabiliti…
- Art. 38Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle…
- Art. 39Le norme dell'articolo 10 della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio…
- Art. 40A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore…
