I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto supplementi della pensione in godimento, con le norme di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera a) del citato articolo 4 il limite di eta' per la concessione del supplemento di pensione e stabilito al 65° anno di eta' per gli uomini e al 60° anno per le donne. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'articolo 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art26 · fonte del testo

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