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Amministrativo
Convenzione
Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949 · Legge 5 dicembre 1950, n. 1253
- Aggiornato al
- 28 marzo 1951
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento…
- Art. 2Ai cittadini austriaci che hanno la residenza stabile nel territorio austriaco e'…
- Art. 3Al transito facilitato sono ammesse: le automobili immatricolate in Austria sia private…
- Art. 4Alle autovetture in servizio pubblico di linea (autolinee) accompagnate da scorta…
- Art. 5Gli autoveicoli, i bagagli e le merci saranno ammessi al transito facilitato purche'…
- Art. 6La dogana italiana di entrata si limitera' al riscontro esterno dei colli di bagaglio e…
- Art. 7Gli autocarri adibiti al trasporto di merci saranno ammessi al transito facilitato solo…
- Art. 8Le autorita' italiane avranno facolta' di adottare i controlli profilattici e le misure…
- Art. 9Nessuna speciale assicurazione sara' richiesta per gli autoveicoli di qualsiasi sorta…
- Art. 10La trasgressione di una qualsiasi delle norme contemplate negli articoli precedenti…
- Art. 11Le procedure di cui alla presente Convenzione si applicano anche ai cittadini italiani…
- Art. 12S'intendono esclusi dai benefici della presente Convenzione gli autoveicoli militari e…
- Art. 13La presente Convenzione entrera' in vigore alla data che sara' fissata mediante scambio…
- Art. 14La presente Convenzione viene redatta in due testi, in lingua italiana e in lingua…
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