Nessuna speciale assicurazione sara' richiesta per gli autoveicoli di qualsiasi sorta che, secondo la legge austriaca, sono assicurati per danni alle persone e alle cose dei terzi. Il Governo federale austriaco si impegna ad emanare speciali disposizioni perche' le compagnie assicuratrici siano tenute a versare in Italia gli indennizzi dovuti per danni alle persone od alle cose dei terzi aventi la loro residenza in Italia, causati, durante il transito di cui alla presente Convenzione, da autoveicoli da esse assicurati. La giurisdizione civile italiana sara' competente a giudicare per le controversie nate da fatti avvenuti durante il transito suddetto, qualunque possa essere la nazionalita' e la residenza delle persone interessate alle controversie stesse, salvo che si tratti di controversie fra cittadini austriaci che hanno lo residenza in Austria.

Testo vigente dal 28 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1253~convenzione-art9 · fonte del testo

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