Al transito facilitato sono ammesse: le automobili immatricolate in Austria sia private che in servizio pubblico purche' con non piu' di cinque persone a bordo oltre l'autista; Le autovetture immatricolate in Austria in regolare servizio pubblico di linea (autolinee) per le quali gli esercenti abbiano ottenuto apposita concessione dal Ministero italiano dei trasporti (Ispettorato motorizzazione civile e trasporti in concessione) e le autovetture di trasporto collettivo (autobus) immatricolate in Austria per le quali venga richiesto, occasionalmente e non periodicamente, per il tramite delle autorita' italiane di polizia di frontiera, una speciale autorizzazione con un preavviso di almeno cinque giorni; gli autocarri immatricolati nel Tirolo, adibiti all'esclusivo trasporto di merci con non piu' di tre persone a bordo: l'autista, un meccanico ed il proprietario delle merci; le motociclette senza carrozzetta immatricolate nel Tirolo purche' condotte dal proprietario di maggiore eta', munito della concessione annuale mediante visto consolare in cui venga fatta espressa menzione del numero della targa della motocicletta. Le autorita' austriache da parte loro si impegnano ad inoltrare alle autorita' italiane solo le domande dei motociclisti che abbiano serie ed effettive ragioni di carattere professionale al transito. Sono comunque esclusi i motocicli di cilindrata inferiore ai 125 centimetri cubi. Tutti gli autoveicoli su menzionati saranno ammessi al libero transito dietro semplice esibizione dei rispettivi documenti validi per la circolazione in Austria. Essi saranno esentati dal pagamento della tassa di circolazione stradale. Per i conducenti di qualsiasi tipo sara' sufficiente la regolare patente di guida rilasciata dalle competenti autorita' austriache.

Testo vigente dal 28 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1253~convenzione-art3 · fonte del testo

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