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Civile
Esecuzione dell'Accordo sulle relazioni aeree civili tra l'Italia e la Spagna concluso a Roma il 31 maggio 1949
Legge 25 febbraio 1953, n. 200
- Aggiornato al
- 13 aprile 1953
- Articoli
- 35
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1Accordo sulle relazioni aeree civili tra l'Italia e la Spagna Il Governo italiano e il…
- Art. 2Gli aeromobili civili, commerciali o privati di ciascuna delle Parti Contraenti godranno…
- Art. 3I certificati di navigazione, i brevetti di pilotaggio e le autorizzazioni rilasciate o…
- Art. 4a) Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente relativi all'ingresso e alla…
- Art. 5Il rilascio dei biglietti e la documentazione commerciale degli aeromobili saranno…
- Art. 6L'esercizio del traffico aereo tra il territorio italiano e spagnolo o viceversa senza…
- Art. 7Ogni Parte Contraente si riserva l'esercizio del suo proprio trasporto di cabotaggio.
- Art. 8Le infrazioni alle disposizioni comprese nei regolamenti di navigazione aerea di ogni…
- Art. 9Al fine di evitare azioni discriminatorie e per assicurare l'assoluto principio di…
- Art. 10Le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti fisseranno di mutuo accordo i…
- Art. 11Fin tanto che sussista l'obbligo del visto per l'ammissione di stranieri nei due Paesi…
- Art. 12Quando sugli aeromobili di una Parte Contraente le persone o i beni dei nazionali…
- Art. 13Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno modificare una clausola qualsiasi del…
- Art. 14Quando una delle Parti Contraenti desideri denunciare il presente Accordo, dovra' darne…
- Art. 15Qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o…
- Art. 16Il presente Accordo sostituisce tutti i privilegi, concessioni od autorizzazioni…
- Art. 17Le disposizioni del Titolo I sono applicabili tanto ai trasporti regolati nel Titolo II…
- Art. 18a) Il Governo italiano concede al Governo Spagnolo e reciprocamente il Governo Spagnolo…
- Art. 19Ognuna delle Linee aeree convenute potra' iniziarsi immediatamente o in data posteriore…
- Art. 20Ogni Parte Contraente si riserva il diritto di negare ad una Societa' designata…
- Art. 21Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto, previamente avvertendo l'altra Parte, di…
- Art. 22Le Societa' designate da ognuna delle Parti Contraenti avranno il diritto di imbarcare e…
- Art. 23Per l'esercizio delle Rotte indicate nei paragrafi A) del Quadro annesso, le Autorita'…
- Art. 24Su ciascuna, delle rotte indicate nei paragrafi B) del Quadro annesso, le linee convenute…
- Art. 25Le Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, almeno…
- Art. 26La determinazione delle tariffe dovra' essere fatta a tassi ragionevoli tenuto conto…
- Art. 27Le variazioni eseguite da una delle Societa' designate sulle rotte indicate nel Quadro…
- Art. 28a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, le Autorita'…
- Art. 29Le Amministrazioni Postali delle due Parti Contraenti prenderanno accordi per il…
- Art. 30Ogni Societa' designata, previa autorizzazione della Autorita' aeronautica competente…
- Art. 31I Governi italiano e spagnolo, desiderando facilitare tra i loro due Paesi relazioni…
- Art. 32In ogni caso, i voli a destinazione dell'una delle Parti Contraenti comporteranno una…
- Art. 33Sara' richiesta un'autorizzazione preventiva dalla Autorita' della Parte Contraente sul…
- Art. 34Dato il carattere particolare del traffico aereo che forma oggetto del presente Titolo le…
- Art. 35Il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente a decorrere dalla data della firma…
