• a)Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente relativi all'ingresso e alla permanenza nel suo territorio, cosi' come alla partenza dal medesimo, degli aeromobili usati nella navigazione aerea internazionale o relativi al traffico, manovra e navigazione di detti aeromobili, allorquando si trovano nei limiti del predetto territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'altra Parte Contraente.
  • b)Le leggi e i regolamenti che vigono nel territorio di ciascuna Parte Contraente relativamente all'ingresso e permanenza, o all'uscita dal medesimo dei passeggeri, equipaggi o merci trasportati a bordo degli aeromobili, specialmente le disposizioni relative ai regolamenti di polizia, di ingresso, di immigrazione, di emigrazione, di passaporti, di dogana, di sanita' e di regime valutario, si applicheranno ai predetti passeggeri equipaggi e merci imbarcati sugli aeromobili.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art4 · fonte del testo

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