Quando una delle Parti Contraenti desideri denunciare il presente Accordo, dovra' darne comunicazione all'altra Parte. Qualora non si arrivasse a nessuna intesa entro sessanta (60) giorni a partire dalla data della comunicazione, la Parte Contraente potra' notificare la denuncia all'altra Parte. La notifica sara' effettuata per via diplomatica e l'accordo si riterra' decaduto centoventi (120) giorni dopo la notifica. Ciononostante questa potra' sempre ritirarsi di comune accordo, prima dello spirare di detto termine.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art14 · fonte del testo

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