Le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti fisseranno di mutuo accordo i requisiti minimi indispensabili che reciprocamente si offrono, per quanto concerne le installazioni ed i servizi negli aeroporti e sulle rotte, al fine di agevolare la navigazione aerea, ivi inclusi sistemi di controllo, scambio di informazioni, uniformita' di misure e di lingua da impiegare o chiavi per cifrari. Questi requisiti e servizi saranno accordati con mutua convenienza in relazione alle reali possibilita' di ciascuna Parte Contraente, uniformandosi per quanto possibile alle norme internazionali vigenti.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art10 · fonte del testo

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