Gli aeromobili civili, commerciali o privati di ciascuna delle Parti Contraenti godranno nel territorio dell'altra del diritto di sorvolare detto territorio senza atterrare nel medesimo e di atterrare per ragioni non commerciali negli aeroporti aperti al traffico internazionale, alla condizione che il primo e l'ultimo scalo in ciascun Paese si effettui in un aeroporto doganale. Questo diritto non si estende alle zone il cui sorvolo e' proibito, e dovra' esercitarsi in ogni caso conformemente ai regolamenti in vigore nel Paese in cui territorio si sorvola.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art2 · fonte del testo

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