[1]La riduzione delle diocesi che risultera' dall'applicazione dell'articolo precedente, sara' attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.

[2]Resta inteso che la riduzione non importera' soppressione dei titoli delle diocesi ne' dei capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provincie.

[3]Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e degli altri enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art17 · fonte del testo

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