L'articolo 52 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Al vescovo, arcivescovo, prelato od abate, titolare di piu' diocesi unite in perpetuo, e' dovuto un solo assegno supplementare di congrua, da liquidarsi in base al cumulo dei redditi netti delle relative mense. Al titolare delle diocesi unite in conseguenza della riduzione prevista dagli articoli 16 e 17 del Concordato 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, e' conservato, invece, il diritto a percepire tutti gli assegni per supplementi di congrua dovuti, a norma delle presenti disposizioni, ai titolari delle singole diocesi unite. Al vescovo, arcivescovo, prelato od abate, gia' titolare di diocesi, nominato amministratore apostolico di altra diocesi vacante, verra' corrisposto, su domanda, oltre all'assegno supplementare di congrua eventualmente dovutogli quale titolare della diocesi, un assegno pari alla meta' di quello di congrua spettante quale titolare della diocesi vacante".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art27 · fonte del testo

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